“Nessun passo indietro sulla sicurezza del lavoro. Andremo avanti per attuare quanto già adottato da quando il Governo si è insediato. Ma altro sarà fatto. Questo è il momento del cordoglio per i lavoratori che hanno perso la vita, della vicinanza alle loro famiglie e dell’accertamento dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria, alla quale si sta fornendo ogni supporto necessario attraverso il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e i Carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro”.
Così
la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, in
merito alla tragedia avvenuta in un cantiere edile di Firenze. Il ministro
annuncia nei prossimi giorni, in Consiglio dei Ministri, un nuovo pacchetto
di norme per il contrasto al lavoro sommerso, al caporalato e per la tutela
della sicurezza nella filiera degli appalti. Misure che si aggiungono ai
diversi interventi adottati negli ultimi 16 mesi per rendere i luoghi di lavoro
e quindi i lavoratori, più sicuri. A cominciare dalle maggiori risorse messe a
disposizione dall’Inail per il 2024 per finanziare la formazione e la
prevenzione e sostenere le aziende virtuose, pari a 1,5 miliardi di euro (il
doppio rispetto al 2023).
La
ministra Marina Calderone
A
seguito dell’ingresso in organico presso l’Ispettorato del Lavoro di 850
ispettori tecnici nel 2023 inoltre, le ispezioni nei luoghi di lavoro nel corso
del 2024 saliranno da 70 a 100mila.
Nessun
arretramento, rispetto a quanto riportato da alcuni organi di stampa dunque,
per quanto riguarda i controlli e la formazione. Il Ddl Lavoro, attualmente in
discussione in Parlamento infatti non contempla in alcun caso l’eliminazione
dell’obbligo di badge per gli operai dei cantieri edili. Più semplicemente, la
norma intende semplificare il quadro normativo abrogando norme pressoché
identiche in materia di tessere di riconoscimento (commi 3, 4 e 5 dell’articolo
36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 248 del 2006). Identico obbligo è infatti già previsto dall’articolo
26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo il quale
“nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto,
il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.
Quanto
alle 16 ore obbligatorie di formazione, al momento non è intervenuta alcuna
modifica dell’accordo Stato-Regioni esistente. Il confronto con le parti
sociali, ancora in corso ha come obiettivo il raggiungimento di un accordo
relativo ad una migliore valutazione del rischio e la conseguente
individuazione delle ore di formazione da svolgere sulle specifiche attività.
Quindi, non uno standard uguale per tutti bensì una migliore profilazione della
formazione necessaria. A titolo esemplificativo, nel corso del 2023 è stata
approvata l’estensione dell’assicurazione a carico dello stato di tutte le
attività svolte negli ambienti per studenti, docenti e personale scolastico.
Così come sono state previste norme più stringenti sui programmi di alternanza
scuola-lavoro e un fondo risarcimento anche per i familiari delle vittime di
infortuni collegati alle attività scolastiche. (Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali).